Il Codice Deontologico costituisce l’insieme dei principi, delle norme e delle regole comportamentali che ogni professionista associato PRIS si impegna a rispettare.
L’adesione all’associazione presuppone la integrale ed incondizionata accettazione delle norme riportate nello Statuto,nel Regolamento e nel presente Codice deontologico.
“PRINCIPI GENERALI”
1) L’operatore PRIS è un professionista ai sensi della legge 4/2013 e si impegna ad esercitare la propria professione nel rispetto e nei limiti della predetta Legge.
2) L’operatore PRIS esercita la sua professione nel pieno rispetto della persona ,della dignità umana , astenendosi da ogni qualsivoglia forma di discriminazione.
3) L’operatore PRIS considera sempre il proprio cliente o utente nella sua globalità di corpo, mente e spirito in quanto il proprio operare è finalizzato al benessere dello stesso attraverso una relazione di aiuto.
4) L’operatore PRIS svolge professionalmente l’incontro e la relazione utilizzando le sole tecniche che gli competono senza mai sconfinare nell’ambito di attività e professioni di cui non detiene competenze e titoli.
5) L’operatore PRIS ha il dovere di fornire al cliente una descrizione ed immagine di sè e della sua professione chiara e precisa. In particolare gli è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che crei un’aspettativa fuorviante nell’utente.
6) L’operatore PRIS evita l'utilizzo di terminologia che possa creare confusione con l'attività e gli scopi terapeutici delle figure sanitarie e/o di quant’altro possa indurre l’utente a fraintendimenti.
7) L’operatore PRIS ha il dovere di adempiere all’obbligo formativo e di aggiornamento professionale previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento.
“RAPPORTI CON I CLIENTI”
8) E’ tenuto a prospettare e rappresentare in anticipo rispetto alla prestazione , con semplicità e chiarezza ,la metodologia e le potenzialità, l’efficacia e le finalità del lavoro al fine di evitare dubbi interpretativi nell’utente.
9) Pattuisce il proprio compenso con il cliente prima dell'inizio della prestazione,rappresentando con chiarezza tempi i modalità dei pagamenti.
10) Nel libero esercizio della propria professione può rifiutare le proprie prestazioni nel caso in cui ravvisi la possibilità che ciò costituisca violazione di Legge o di norme regolamentari e/o deontologiche.
11) E’ tenuto al segreto professionale, e con lui i suoi collaboratori, su fatti e notizie riguardanti i clienti. Rispetta la privacy del cliente,attendendosi scrupolosamente alla normativa vigente,non ne divulga nè direttamente né a mezzo terzi notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza del rapporto professionale,salvo in casi in cui vi sia obbligato per Legge.
12) Si impegna ad accogliere il Cliente in ambiente dignitoso e pulito. Garantisce che il locale dove svolge la propria prestazione sia conforme a tutte le norme igieniche e di sicurezza previste dalle leggi vigenti.
13) Deve stimolare un atteggiamento attivo della personalità del Cliente cercando di evitare qualsiasi forma di dipendenza dagli incontri.
“RAPPORTI CON I COLLEGHI”
14) Opera e si rivolge con la massima correttezza , trasparenza e solidarietà professionale nei confronti dei colleghi e collaboratori,adottando un comportamento volto alla disponibilità ed alla collaborazione.
15) Può accettare di eseguire la prestazione in favore un cliente già assistito da un collaboratore o collega solo quando sia questo ultimo ad indirizzarglielo o nel caso siano stati definiti a tutti gli effetti i rapporti in essere tra le parti suddette.
16) Promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni e Scuole diverse, in un’ottica di miglioramento ed aggiornamento.
“PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”
17) Ogni associato si impegna ad attenersi e a rispettare la norme contenute nel Codice Deontologico.
18) Ogni associato che viene a conoscenza di comportamenti che costituiscono violazione delle norme previste nello Statuto,Regolamento e al presente Codice o che si ritengano comunque lesive degli interessi dell’associazione, deve segnalarlo tempestivamente agli organi preposti all’interno dell’Associazione e con le modalità previste.
19) L’inosservanza delle norme da parte dei soci sarà oggetto di verifica e di procedimento disciplinare secondo quanto previsto all’art.14 del Regolamento.
20) Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai soci,tenuto conto della gravità della violazione accertata e secondo un principio di gradazione sono:
- avvertimento: ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito.
- la censura: ovvero una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso.
- la sospensione dall’associazione: quando sia accertata una grave violazione da parte dell’associato che, tuttavia, non comporti la espulsione; può essere comminata per un periodo massimo di un anno.
- l'espulsione dall’associazione: quando sia accertata una violazione che abbia compromesso gravemente gli interessi, scopi e finalità dell’associazione da non consentire più la permanenza del socio all’interno del consesso associativo. Il socio espulso non ha diritto di ripetizione della quota versata.
21) Le norme del Codice deontologico vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti.